"DECRETO RILANCIO": EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NERO E SANATORIA. COSA PREVEDE LA NORMATIVA.
- Avv. Mirko Melluso
- 18 mag 2020
- Tempo di lettura: 4 min

Il "Decreto Rilancio" contiene, fra le altre, una specifica normativa dedicata all'emersione dei rapporti di lavoro "nero" ed una possibilità per gli stranieri attualmente irregolari, provenienti dai paesi extra UE, di poter ottenere un titolo di soggiorno in quanto occupati in determinati ambiti lavorativi.
In questo articolo mi occuperò di illustrare, brevemente, gli aspetti salienti del Decreto Rilancio lasciando al successivo post le mie considerazioni e valutazioni sull'impatto della normativa in esame.
L'art. 110 bis del sopra citato decreto intitolato "emersione di rapporti di lavoro" prevede, infatti, la finalità di favorire l'emersione di rapporti di lavoro nero (anche con cittadini italiani) con la conseguente possibilità di regolarizzazione per i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano.
La norma detta subito, al primo comma, due condizioni, alternative fra loro, per poter rientrare nella previsione normativa:
1. i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti ai rilievi "fotodattiloscopici" prima dell'8 marzo 2020; ovvero
2. devono avere soggiornato in Italia precedentemente alla predetta data sulla base della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28.05.2007 n. 68. Si tratta, in particolare, della dichiarazione di ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio rilasciata all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si arriva.
In tutte e due le predette circostanze gli stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale prima del 08.03.2020.
I settori di attività coinvolti dalla normativa sono tre:
1. agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse;
2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;
3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Vediamo, sommariamente, cosa prevede la normativa per i due soggetti coinvolti nella procedura, vale a dire il datore di lavoro ed il lavoratore.
1. DATORE DI LAVORO
Rientrano nella norma i datori di lavoro italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dal'art. 9 D.lgs. 25.07.1998 n.286 (vale a dire la Carta di soggiorno).
Costoro possono presentare istanza per:
- "concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale";
- "dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare" ancora in corso.
L'istanza deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione che non può essere inferiore al contratto collettivo nazionale di settore.
La richiesta deve essere avanzata all'INPS per i lavoratori italiani e cittadini comunitari mentre deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso in cui riguardi lavoratori stranieri extracomunitari.
Circa le modalità di presentazione dell'istanza occorrerà attendere il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole. Tale provvedimento dovrà essere adottato entro 10 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio.
Il decreto prevede, inoltre, il pagamento, da parte del datore di lavoro, di una somma "forfettaria" di € 400 per ogni lavoratore (a copertura degli oneri connessi all'emersione).
E', altresì, previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, forfettario e fiscale. Anche in questo caso occorrerà attendere i decreti interministeriali.
La domanda è considerata inammissibile se presentata da un datore di lavoro che abbia subito una condanna (anche con patteggiamento) negli ultimi cinque anni per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e dei reati previsti dall'art. 22 T.U.immigrazione.
Inoltre, la presentazione dell'istanza di emersione, ai sensi del comma 10 dell'art 110 bis del Decreto, sospende i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia avanzato la richiesta sino alla conclusione della procedura.
Tuttavia, la predetta sospensione cessa nell'ipotesi in cui non venga presentata istanza di emersione oppure la stessa venga archiviata o rigettata.
2. LAVORATORE
Per quanto, invece, riguarda il lavoratore si evidenzia quanto segue.
Il lavoratore, come evidenziato sopra, deve essere già conosciuto in Italia, essere presente sul territorio prima del 08 marzo 2020 e non essersi allontanato dallo stesso.
Coloro che possiedono un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (non rinnovato o non convertito) devono, altresì, dimostrare (con idonea documentazione) di aver lavorato prima di tale data nei settori sopra richiamati (agricoltura, colf e badanti).
L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere presentata in Questura.
Il permesso di soggiorno rilasciato ha una validità di 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Al termine della durata del permesso temporaneo il lavoratore può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se "esibisce un contratto di lavoro subordinato" ovvero mostra "documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3".
Il lavoratore straniero non deve aver subito un procedimento di espulsione, non deve essere stato segnalato come non ammissibile sul territorio italiano e non deve essere stato condannato "per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecita.".
Coloro che abbiano subito un provvedimento rientrante nelle ipotesi appena descritte non sono ammessi alla procedura di sanatoria.
E' importante precisare che, nelle more della definizione dei procedimenti di concessione del permesso di soggiorno, lo straniero non può essere espulso tranne che nelle ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 110 bis.
L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo deve essere presentata al Questore dal 1 giugno al 15 luglio.
Quanto sopra esposto rappresenta un breve sunto del contenuto della normativa prevista dall'art. 110 bis del "Decreto Rilancio".
Vista e considerata la breve durata del lasso di tempo previsto dalla norma, invito coloro che sono interessati e rientrano nelle ipotesi sopra descritte a prendere contatto, quanto prima, con lo scrivente Studio Legale.
Verrà analizzato concretamente ogni singolo caso e, di conseguenza, verrà compiuta una valutazione circa l'opportunità di presentare l'istanza prevista.
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